Cosa bisogna fare per essere "in regola"? Questa è una delle domande più frequenti che i neo-imprenditori, o i nuovi Datori di Lavoro, ci chiedono spesso. In questa sezione cerchiamo di chiarire in breve cosa dovrebbe fare un Datore di Lavoro, ovvero un titolare di impresa, nel momento in cui decide di impiegare al proprio servizio dei lavoratori subordinati. Ebbene sì, la norme sulla Salute e Sicurezza dei lavoratori si applica proprio quando ci sono dei LAVORATORI!

Era il lontano 1989 quanto la Comunità Europea emanò diverse Direttive Comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, che diedero impulso in tutti i paesi europei a nuove leggi e decreti in tale settore. In Italia da prima il dlgs 626/94, e poi dopo molti altri decreti correttivi, imposero alle imprese sul terriotorio nazionale il miglioramento delle problematiche legate ai temi della sicurezza del lavoro. Ad ogni grande fatto di cronoca seguì sempre un'attenzione da parte dei diversi governi al miglioramento delle leggi e decreti in campo. Fino ad arrivare al 2007, quando l'incidente nello stabilimento di Tyssen Group sollevò nuovamente la questione della responsabilità di tutti i soggetti presenti all'interno dell'azienda dal punto di vista della gestione organica della sicurezza.

Il dlgs 81/08 fu un nuovo, più completo ed articolato impulso atto a migliorare tutto quanto il passato non aveva ancora fatto: Il decreto 81/08 costituisce una vero e proprio Testo Unico che si rivolge in ogni contesto lavorativo e sopratutto a tutti coloro che vi sono impieganti: Datore di Lavoro, Responsabile della Prevenzione e Protezione, addetti, Dirigenti, Preposti e lavoratori sono proprio i destinatari del Testo Unico. Tutti hanno responsabilità certamente in una struttura piramidale dove alla base troviamo i lavoratori ed in cima colui che fa impresa: il Datore di Lavoro che non sempre coincide con l'imprenditore, il fondatore, il socio, di maggioranza, il grande azionista, ecc. ecc.!! (DL: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.).

Il suo scopo è quello di individuare, ridurre e controllare costantemente i fattori di rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Quindi svolgere a priopri un'attività di valutazione ed analisi dei suoi luoghi di lavoro e poi di applicazione di norme e procedure atte alla riduzione appunto della probabilità di danno, ovvero dei rischi. Il Testo Unico guida il Datore di Lavoro in questo processo definendo le diverse attività. Per semplificazione, il DL dovrebbe (usiamo il condizionale, perchè molte volte ci accorgiamo che non viene fatto e recepito come fondamentale ed importante):

  • Effettuare un Valutazione dei Rischio;
  • Elaborare sulla base della valutazione fatta, un Documento di Valutazione del Rischio;
  • Incaricare un Medico Competente del Lavoro per effettuare sorveglianza sanitaria al fine monitorare costantemente la salute dei propri lavoratori soggetti a rischi a danni di salute per diverse tipologie di lavoro usuranti e non;
  • Incaricare, o assumere, un Responsabile Del Servizio di Prevenzione e Protezione, titolato e competente nella materia o assumer elui stesso tale ruoleo (DL con funzione di RSPP ed addetto all'emergenza, funzione tipica delle piccole organizzazioni e delle piccole imprese);
  • Far eleggere un Rappresentante dei Lavoratori dai propri lavoratori;
  • Effettuare, o far effettuare, la necessaria formazione, informazione ed addestramento ai propri lavoratori secondo i criteri espressi dal Testo unico e dalle successive modificazioni.

Riportiamo qui di seguito i documenti fondamentali per iniziare ad approcciare la materia:

Testo Unico (Pdf 17 Mb, Versione aggiornata Maggio 2017)

Disposizione per l'antincendio (Norma generale e formazione addetti, Pdf 382 Kb)

Disposizione per il primo soccorso (Formazione addetti, Pdf 38 Kb)

Accordo Stato Regione 21/12/2011 (formazione DL e Lavoratori, Pdf 440 Kb)

Accordo Stato Regione 22/02/2012 (formazione Operatori alle Macchine, Pdf 8 Mb)

Il sistema sanzionatorio stabilito dal Testo Unico è grave e pesante, immediato procedimento penale a carico del Datore di Lavoro anche solo in caso di banale infortunio dichiarato dal lavoratore in sede di soccorso. Eventuali casi di sospensione dell'attività, multe e rivalse che potrebbero comunque comportare il fallimento dell'impresa. Vale la pena rischiare? Ciò che ci si dovrebbe chiedere se è più importante non prendere la multa o se è più importante la vita e la salute dei proprio lavoratori e collaboratori: in questo secondo caso, applicare il Testo Unico è volonta di fare bene per essere aziende migliori.

Se l'interesse è per le sanzioni: arresto e sanzioni sulla sicurezza sul lavoro sono previste nel caso in cui il datore di lavoro e gli altri soggetti indicati, come responsabili della sicurezza dei lavoratori, non rispettino quanto stabilisce il Decreto Legislativo 81/08. Il Testo Unico Sicurezza dedica alle sanzioni diversi articoli.

Nello specifico, si parla di sanzioni per il datore di lavoro (art. 55), per il preposto (art. 56), per i progettisti, i fabbricanti, i fornitori e gli installatori (art. 57), per il medico competente (art. 58), per i lavoratori (art. 59) e per i componenti dell’impresa familiare (art. 60).

Poi ancora, si parla di sanzioni legate ai luoghi di lavoro (art. 68), alle attrezzature e ai dispositivi di protezione individuale (art. 87). Nel caso di cantieri temporanei o mobili, ci sono sanzioni specifiche per i committenti e i responsabili dei lavori (art. 157), per i coordinatori (art. 158), per i datori di lavoro e dirigenti (art. 159) e per i lavoratori autonomi (art. 160).

Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente (art. 165) anche per la segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro, per la movimentazione manuale dei carichi (art. 170), per le attrezzature minute di videoterminali (art. 178), in caso di agenti fisici sia per il datore di lavoro (art. 219) sia per il medico competente (art. 220). In relazione a sostanze pericolose, le sanzioni coinvolgono il datore di lavoro (art. 262), il preposto (art. 263), il medico competente (art. 264) e riguardanti il divieto di assunzione (sostanze varie) in luoghi esposti (art. 264 bis). Per l’esposizione ad agenti biologici, inoltre, sono previste sanzioni per il datore di lavoro (art. 282), i preposti (art. 283), il medico competente (art. 284), i lavoratori (art. 285) e riguardanti assunzione in luoghi esposti (art. 286). Ci sono sanzioni a carico del datore di lavoro e dei dirigenti, infine, anche in riferimento alla protezione ad atmosfere esplosive (art. 297).

Tutte le sanzioni.."in breve" (1,5 Mb)